Art. 5.
(Competenze dei comuni).

      1. I comuni, con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi in cui è vietato lo svolgimento delle attività espressive degli artisti di strada.
      2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì indicati gli orari, i limiti acustici da rispettare, nonché le eventuali caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per svolgere le attività in relazione alla particolarità dei luoghi interessati.
      3. Nel caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1 da parte del comune, le attività di espressione artistica di strada s'intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      4. Le attività artistiche oggetto della presente legge non comportano commercio ambulante né alcuna forma di occupazione permanente del suolo pubblico.

 

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